Unioni civili: come fare

unioni civili

La legge che disciplina le unioni civili (solo per coppie dello stesso sesso) e le convivenze di fatto (sia per coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso) è entrata ufficialmente in vigore il 5 giugno 2016, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cosa cambia per le coppie, e come fare per registrare un’unione civile?
In questo articolo proveremo a dare alcune risposte, e lo aggiorneremo costantemente man mano che ci saranno novità.

Ti ricordiamo che lo Sportello Legale Arcigay Genova offre supporto per:

  • stipula dei patti di convivenza (diversi dall’unione civile ma utilizzabili anche dalle coppie omosessuali che vogliano regolare la propria convivenza)
  • divorzi immediati
  • e per ogni consulenza relativa (queste ultime gratuite).

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO 2016

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, sul suo sito, il decreto (e relativo formulario) per la celebrazione delle unioni civili, che fornisce ai Comuni tutte le indicazioni pratiche per adempiere alle richieste delle coppie. Il decreto “ponte” sulle unioni civili, in vigore dal 29 luglio 2016, decadrà automaticamente con la pubblicazione dei decreti legislativi “definitivi”: questi – ricordiamo – dovranno essere obbligatoriamente emanati entro il 5 dicembre 2016, ossia a sei mesi dall’entrata in vigore della c.d. legge Cirinnà.

AGGIORNAMENTO 26 LUGLIO 2016

Arcigay Genova ha contattato le amministrazioni comunali del territorio ligure, per sapere se sono già presenti liste di prenotazioni per la celebrazione di unioni civili. Terremo periodicamente aggiornati i risultati dell’indagine: se hai preso già contatti con il tuo Comune e vuoi farci sapere che tipo di feedback hai ricevuto, ti invitiamo a scrivere una mail a presidenza@arcigaygenova.it. Il tuo contributo può essere di grande aiuto per altre coppie del tuo Comune che vorranno celebrare la loro unione civile.

AGGIORNAMENTO 23 LUGLIO 2016

Con la firma di oggi il governo ha dato il via libera al decreto attuativo sulle unioni civili.

Grazie all’azione immediata del governo con il dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) le prime celebrazioni potranno avvenire già prima di Ferragosto, in molti Comuni sono attivi da giorni i numeri dedicati alle prenotazioni delle unioni civili.

Il decreto contiene le disposizioni per attuare le unioni civili a cui ricordiamo possono accedere due persone di maggiore età, previa richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta.

L’ufficiale redige il verbale della richiesta insieme alle parti, invitandole a comparire in una successiva data – scelta dalla coppia – per sottoscrivere la “dichiarazione costitutiva dell’unione”. Dopo le necessarie verifiche per escludere eventuali impedimenti, la coppia e i testimoni si presentano per sottoscrivere “personalmente e congiuntamente” la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

Gli atti vengono quindi trascritti nel Registro provvisorio delle unioni civili, istituito presso ciascun Comune e anche nell’atto di nascita di ciascuno dei contraenti.

È possibile leggere il testo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2016

Si fa sempre più concreta la possibilità che le prime celebrazioni delle unioni civili possano avere luogo entro ferragosto. A questo proposito riportiamo comunicato stampa di Arcigay:
Le liste d’attesa istituite in questi giorni in diversi comuni d’Italia e che vedono decine di coppie pronte a celebrare la propria unione, testimoniano la necessità di corrispondere quanto prima a quelle istanze, che sono diritti sanciti da una legge già in vigore. In questo senso è auspicabile che il termine ipotetico del prossimo ferragosto possa dimostrarsi certo. Ma subito dopo, dice il Consiglio di Stato, bisognerà giungere pronti alla scadenza del 5 dicembre, termine per l’entrata in vigore dei decreti delegati, nei quali ricade tutta la casistica delle unioni celebrate all’estero o che coinvolgono cittadini stranieri.

AGGIORNAMENTO 13 LUGLIO 2016

Segnaliamo un’interessante guida, pubblicata dal Sole 24 Ore, relativa agli adempimenti e agevolazioni fiscali introdotti dalle unioni civili e dai contratti di convivenza.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO 2016

Il cosiddetto “decreto ponte” non è stato emanato, ma dal 5 luglio è a tutti gli effetti possibile fare domanda per registrare la propria Unione Civile, anche se i Comuni non hanno ricevuto dal Ministero le opportune direttive per applicare correttamente la legge.

Ti segnaliamo in proposito l’utile guida informativa pubblicata sul sito Articolo29.

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30 GIUGNO 2016

Unioni civili: da quando?
A differenza dei patti di convivenza, che possono essere stipulati già dal 5 giugno (al momento dell’entrata in vigore della legge), per le unioni civili sarà necessario attendere i decreti attuativi, che in teoria dovrebbero essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore.

Questi decreti sono indispensabili affinché i Comuni ricevano tutte le indicazioni necessarie per applicare la nuova legge in vigore, dalle informazioni precise sui nuovi diritti e doveri per le coppie, a quale modulistica utilizzare, fino a come comportarsi con i matrimoni e le unioni same-sex celebrate all’estero e già trascritti nei registri comunali.

Tuttavia, la Presidenza del Consiglio (su indicazione del Ministero dell’Interno) ha deliberato di emanare un decreto provvisorio, per consentire quanto prima di celebrare le unioni civili: tale decreto dovrebbe essere pubblico martedì 5 luglio, ovvero trascorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

A seguire, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti hanno ulteriori 30 giorni di tempo per eventuali pronunciamenti su questo decreto. Questo significa che, in caso di pronunciamenti, il decreto provvisorio dovrebbe tornare alla Presidenza del Consiglio per valutare se e come recepire le modifiche richieste, allungando perciò i tempi.

Unioni civili: quali diritti?

  • Pubblicazioni e cerimonia
    Non sono previste dalla legge le pubblicazioni, né la celebrazione, come avviene invece per il matrimonio. Tuttavia, per la registrazione, i singoli Comuni potranno apprestare particolari modalità di celebrazione (come già avviene in molti Comuni nei quali vi è il registro delle coppie di fatto). La coppia potrà inoltre scegliere di avere un cognome comune.
  • Patrimonio
    Con l’unione civile è automatica la comunione dei beni, a meno che i due componenti della coppia non dispongano diversamente. Nel caso di acquisto di una casa comune e sottoscrizione di un mutuo cointestato, è la coppia a poter fornire le garanzie e non più la persona singola come succedeva prima. In caso di contratto di affitto, se chi ne è titolare muore o recede dalla locazione della casa dove la coppia ha la residenza comune, il compagno/a ha facoltà di succedere nel contratto. Infine, sono estese alle coppie che stipulano un’unione civile alcuni diritti propri del matrimonio, quali assegni familiari, congedo parentale e reversibilità della pensione.
  • Mutua assistenza
    Pur non prevedendo l’obbligo di fedeltà (esplicitato invece negli articoli del Codice Civile che regolamentano il matrimonio), i componenti della coppia sono tenuti alla reciproca assistenza morale e materiale, in relazione alla propria capacità lavorativa. Sono inoltre previste le agevolazioni della legge 104/92, in caso uno dei due coniugi soffra di handicap grave o malattia. Infine, i partner dell’unione civile sono riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e in caso di morte.
  • Divorzio
    Per le coppie unite civilmente non è previsto periodo di separazione, ma è sufficiente che uno/a dei due presenti comunicazione all’ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l’unione. Trascorsi tre mesi, si potrà chiedere il divorzio per via giudiziale o il divorzio immediato o con accordo di negoziazione assistita davanti a due avvocati (se consensuale). In caso di disposizioni patrimoniali, assegno e assegnazione della casa, il divorzio andrà fatto mediante accordo di negoziazione assistita davanti a due avvocati o giudizialmente (se non consensuale).
  • Morte
    In caso di morte di uno dei due componenti della coppia, il/la compagno/a avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr e all’eredità per la quota di legittima (50% del lascito, mentre l’altra metà va agli eventuali figli).

A questo link trovi il testo integrale della legge 76/2016.

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