Statuto
Arcigay Genova – Approdo Lilia Mulas A.P.S.
Definizioni e Finalità
Articolo 1
È costituita l’associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) “Arcigay Genova – Approdo Lilia Mulas A.P.S.” (denominata Associazione nel presente testo).
L’Associazione ha sede legale nel comune di Genova (GE). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, inclusivo, apartitico, aconfessionale, antifascista, antirazzista, ecologista, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
L’Associazione aderisce ad Arcigay, rete associativa nazionale, condividendone le finalità e utilizzandone la tessera quale tessera sociale e contestualmente aderisce alla Federazione Arci – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, acquisendone tutti i diritti e beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell’Interno con Decreto del 2 agosto 1967.
Articolo 2
I) L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1,commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
Sono attività prioritarie dell’Associazione:
- attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- attività scolastica ed extra scolastica finalizzata alla prevenzione ed al contrasto al bullismo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- costruzione del sereno rapporto tra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
- promozione della laicità e della democraticità delle società e delle istituzioni;
- creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale (LGBTI);
- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento dei volontari, operatori sociali, educatori e insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
- fornire servizi di supporto socio-psicologico, legale, di promozione della salute, produzione e programmazione culturale;
- promuovere la socializzazione delle persone LGBTI attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali e del movimento delle donne;
- promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;
- combattere le discriminazioni verso le persone affette da infezioni sessualmente trasmissibili (IST) con particolare riferimento all’HIV;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, quindi favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti LGBTI.
Sono settori di intervento dell’Associazione tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di omo-transfobia, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale.
II) L’Associazione potrà favorire l’estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l’attuazione degli scopi associativi.
L’Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità alla normativa vigente in materia.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
III) Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi come previsto dal CTS.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
I soci
Articolo 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale o direttamente, nel caso di minori emancipati legalmente.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 5
È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei soci.
La tessera è di proprietà di Arcigay.
Nel caso in cui la domanda sia respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.
Il rifiuto di iscrizione di un socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale.
Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.
Articolo 6
I soci hanno diritto a:
- frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
Articolo 7
Il socio è tenuto a:
- rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile, salvo quanto previsto dall’art. 5.
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- scioglimento dell’Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Articolo 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e rendicontazione
Articolo 11
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 12
L’esercizio sociale si intende dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario, può proporre la previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo, che sarà quindi deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.
Articolo 13
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Organismi dell’Associazione
Articolo 14
Gli organismi di direzione rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo;
- l’Organo di revisione.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Assemblea
Articolo 15
Partecipano all’Assemblea dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 16
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo. Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutti i soci, la convocazione dell’Assemblea, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile tramite avviso scritto almeno quindici giorni prima.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare, con un massimo di due deleghe, nelle assemblee e nelle votazioni.
Articolo 17
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo le eccezioni di cui all’art. 18.
Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare, con un massimo di due deleghe, nelle assemblee e nelle votazioni.
Articolo 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 32.
Articolo 19
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un socio eletto dall’Assemblea stessa. Il presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
Articolo 20
L’Assemblea ordinaria dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
h) approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico;
i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del C.T.S., dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Consiglio Direttivo
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Articolo 24
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare in sostituzione di membri venuti meno, altri componenti fino ad un massimo di 1/3 dei consiglieri eletti, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 21.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
Articolo 26
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio, fatto salvo il rispetto dell’art. 26 del CTS.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Presidente
Articolo 27
Il Presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Organo di controllo
Articolo 28
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Organo di Revisione legale dei conti
Articolo 29
L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
Articolo 30
L’Associazione usa il marchio rappresentato nella figura sottostante.
Il marchio è composto da due frecce che si incontrano, una nera e una composta da colori che si ispirano a quelli del movimento LGBT.
Le frecce sono affiancate dal nome dell’Associazione “Arcigay Genova Approdo Lilia Mulas”.
Norme di Scioglimento
Articolo 31
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere votata favorevolmente da almeno i tre quarti degli associati in una assemblea straordinaria appositamente convocata.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operino per gli stessi scopi, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S..
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Disposizioni Finali
Articolo 32
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.
Variazioni e file scaricabili:
- Approvato dal Congresso del Comitato Provinciale di Genova il 7 novembre 2005.
- Registrato presso l’ufficio di Genova 1 dell’Agenzia delle Entrate in data 8 novembre 2005, reg. n. 12044 serie 3.
- Modificato dal Congresso Provinciale del 23 marzo 2011
Statuto approvato il 23 marzo 2011 - Modificato dall’Assemblea ordinaria del 28 marzo 2013
Statuto approvato il 28 marzo 2013 - Modificato dal Congresso del 9 novembre 2014
Statuto approvato il 9 novembre 2014 - Adeguato dall’Assemblea del 15 ottobre 2015
Statuto approvato il 15 ottobre 2015 - Adeguato dall’Assemblea del 31 marzo 2016
Statuto approvato il 31 marzo 2016
- Nuovo Statuto approvato dal Congresso del 15 aprile 2018
Statuto approvato il 15 aprile 2018 - Modificato dall’Assemblea straordinaria del 5 settembre 2019
Statuto approvato il 5 settembre 2019 (in vigore)